mercoledì 29 ottobre 2014

Le precisazioni di Soundreef sulle FAQ diffuse da SIAE

Per chiudere il quadro del confronto SIAE vs SoundReef, riportiamo il documento diffuso da Soundreef per rispondere puntualmente alle FAQ rilasciate da SIAE con la circolare del 3 ottobre 2012 (che abbiamo già riportato - vedi).
[Fonte del presente documento: sito Soundreef]



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COMUNICATO AI CLIENTI ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Oggetto: Circolare SIAE del 3 ottobre 2012 e FAQ allegate

Facciamo riferimento alla comunicazione in oggetto.

Nessuna legge vieta a Soundreef l’esercizio dell’attivita’.
Nessuna disposizione di legge vieta a Soundreef l’esercizio della propria attività in Italia giacché la SIAE è titolare solo di taluni poteri in esclusiva mentre non sussiste alcun monopolio legale in relazione alla distribuzione e commercializzazione, in Italia, di diritti d’autore acquisiti all’estero da una società di diritto straniero. Al contrario, l’attività svolta da Soundreef è pienamente lecita tanto alla stregua della disciplina italiana che di quella europea.

Nessuna azione di recupero credito o procedura sanzionatoria.
La Soundreef licenzia musica ad alcune delle più grandi catene italiane per un totale di oltre 2000 punti vendita e nessun cliente della Soundreef è stato coinvolto in qualsivoglia genere di procedura sanzionatoria – di carattere civile o penale – né è stato destinatario di azioni di recupero di crediti da parte di SIAE e/o titolari dei diritti.

Nessuna responsabilita’ penale e civile per i nostri clienti.
Le FAQ della SIAE e relative nostre risposte che alleghiamo alla presente, ci hanno inoltre aiutato ad evidenziare che, la responsabilità penale non è un rischio che i nostri clienti incorrono, e che l’eventuale responsabilità civile, sul piano economico, come ricorda la stessa SIAE, è interamente a carico della Soundreef.

Soundreef non diffonde opere tutelate da SIAE.
È inoltre opportuno precisare che, Soundreef riconosce ai propri clienti, esclusivamente diritti su opere non appartenenti al repertorio SIAE, ovvero su opere in relazione alle quali, gli originari titolari dei diritti, hanno espressamente revocato e/o limitato il mandato eventualmente conferito alla SIAE. La Soundreef dispone di regolari contratti con ciascuno dei titolari dei brani.

Diritto al libero mercato per gli esercenti.
Gli esercenti hanno diritto a comprare la licenza per la diffusione di musica all’interno dei propri locali, da qualsiasi soggetto che sia in possesso dei relativi diritti.
La circolare della SIAE rappresenta una forma di concorrenza sleale nei confronti della nostra società. Pertanto con riserva di tutelare i nostri diritti ed interessi – primo tra tutti quello alla competizione su un mercato libero, aperto e trasparente – riteniamo, frattanto, opportuno formulare alcuni chiarimenti in relazione al contenuto delle FAQ predisposte dalla SIAE.

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Ritrascriviamo, qui di seguito, le FAQ predisposte dalla SIAE, con alcuni nostri brevi commenti ed osservazioni in relazione a ciascuna domanda e risposta.

FAQ 1: disposizioni di legge per le Collecting Society in Italia ed Europa. FAQ 2: regole e disposizioni per le Collecting Society.
FAQ 3: cosa rischia l’utilizzatore di brani Soundreef?
FAQ 4: il valore della manleva offerta da Soundreef?
FAQ 5: franchigia
FAQ 6: è possibile diffondere spot promozionali mentre si diffondono brani tutelati da Soundreef?
FAQ 7: è possibile pagare SIAE per gli hi-fi e televisioni in esposizione e Soundreef per il resto del punto vendita?
FAQ 8: i poteri degli ispettori SIAE

FAQ 1. Può una cosiddetta “società di collecting privata” (si vedano ad esempio i casi di Soundreef o, per estensione, di altre società similari) – operare legittimamente sul territorio italiano per l’incasso dei diritti d’autore di pubblica esecuzione dovuti per la diffusione di musica all’interno di punti vendita o spazi commerciali aperti al pubblico?
SIAE: In base alla Legge italiana sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per l’esercizio di una serie di diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è tuttora riservata, in via esclusiva, alla S.I.A.E..Secondo l’attuale orientamento delle istituzioni comunitarie, è possibile per ciascuna società di gestione collettiva operare anche al di fuori del proprio territorio (coincidente con il mercato geografico di ambito nazionale) rilasciando ad utilizzatori stabiliti in qualsiasi Stato MEMBRO DELL’Unione europea una licenza cd. Multi territoriale, limitatamente alle utilizzazioni on-line di opere musicali. Per chiarezza, la diffusione di musica all’interno di punti vendita e di spazi commerciali aperti al pubblico implica due tipologie di utilizzazione: la prima per la trasmissione del segnale (che può essere effettuata con qualsiasi modalità tecnica) e l’altra per l’ascolto ovvero la pubblica esecuzione nei punti vendita.
SOUNDREEF: Nessuna disposizione di legge vieta a Soundreef l’esercizio della propria attività in Italia giacché la SIAE – come correttamente rilevato – è titolare solo di taluni poteri in esclusiva mentre non sussiste alcun monopolio legale in relazione alla distribuzione e commercializzazione, in Italia, di diritti d’autore acquisiti all’estero da una società di diritto straniero.
E’, d’altra parte, evidente che se l’attività di Soundreef fosse illecita, SIAE avrebbe già da tempo agito per ottenerne il fermo da parte della competente Autorità.
Al contrario, l’attività svolta da Soundreef è pienamente lecita tanto alla stregua della disciplina italiana che di quella europea.

SIAE, omette, peraltro, di riferire che, la questione relativa alla liceità o meno dell’attività svolta da Soundreef non ha, comunque, alcuna conseguenza sul fronte dei clienti di quest’ultima.


FAQ 2. Qualora la normativa consentisse a una “società di collecting privata” di operare sul territorio italiano, quali sono le regole che la stessa sarebbe tenuta a rispettare e quali le garanzie che dovrebbe fornire agli utilizzatori del suo repertorio, ma anche nei confronti degli aventi diritto (autori, compositori, artisti)?
SIAE: Fermo restando quanto evidenziato sulla esclusiva riconosciuta alla S.I.A.E., la prima garanzia che ogni società di gestione collettiva dei diritti è tenuta a prestare nei confronti degli utilizzatori e degli aventi diritto è quella di una gestione responsabile, anche in termini di legittima disponibilità del repertorio che essa dichiara di amministrare. Le opere che costituiscono il repertorio amministrato, cioè, non devono essere state affidate in tutela ad altre società ed i relativi diritti di utilizzazione economica devono essere nella piena disponibilità del soggetto (autore/editore) che conferisce il mandato per la gestione. Le società si assumono quindi la responsabilità di accertare che esista una valida “catena dei diritti”, anche svolgendo tutte le necessarie verifiche delle condizioni contrattuali concordate tra l’autore e l’editore.Ciascuna società di gestione collettiva dei diritti (d’autore o connessi), inoltre, è tenuta ad attenersi ai parametri ed agli elevati standard qualitativi stabiliti dalle Direttive comunitarie e, in particolare, dalla Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno; standard ulteriormente accentuati dalla Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 2012/0180 (COD), di recente approvata dalla Commissione Europea.Detti principi sono intesi a valorizzare, tra l’altro: la massima trasparenza delle procedure e delle relative comunicazioni; l’agevole accesso alle informazioni (che comprendono anche i costi dettagliati del servizio svolto, ovvero la metodologia di calcolo dei prezzi/tariffe applicate –cfr. Capo V, art. 22, comma 3, lett. A della Direttiva 2006/123, cit. e Capo V, art. 18 della citata Proposta di Direttiva); la tenuta e l’aggiornamento delle Banche Dati; l’adozione di più incisive regole in materia di contabilità e bilancio, di governance e di controllo.
SOUNDREEF: Le considerazioni svolte dalla SIAE in risposta alla presente domanda sono largamente condivisibili.
Soundreef – come si evince agevolmente dallo schema del contratto che perfeziona con i propri clienti – soddisfa pienamente tutti gli standard richiamati dalla SIAE e ciò a prescindere dalla circostanza che si tratti di standard dettati dalla legge o di mera opportunità e trasparenza. Tali standard sono poi rispettati anche nei cfr. degli aventi diritto che hanno piena contezza delle royalties di loro spettanza.


FAQ 3. Quali sono i rischi che corre l’utilizzatore finale ove diffonda nei suoi punti vendita un repertorio “non tutelato da SIAE” nel caso in cui al suo interno siano presenti, a sua insaputa, brani che in realtà risultano essere effettivamente tutelati da SIAE direttamente o su mandato delle altre Società di diritto d’autore internazionali con le quali SIAE ha accordi di rappresentanza in Italia?
SIAE: La legge sul diritto d’autore (che attua in questo direttive comunitarie e trattati internazionali) è molto chiara: l’utilizzatore finale che diffonde opere senza il consenso preventivo del titolare del diritto d’autore, e per esso della S.I.A.E., incorre nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui anche una sola opera di un autore associato alla S.I.A.E. risultasse presente tra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef o di altre società similari, la S.I.A.E. si vedrebbe costretta ad attivare azioni legali nei confronti dell’utilizzatore finale, a tutela dei diritti dei propri aderenti.
SOUNDREEF: La risposta data da SIAE alla presente domanda è lacunosa ed ambigua. La SIAE infatti omette di riferire che laddove l’utilizzatore acquisti i diritti da Soundreef, questi non corre alcun rischio di carattere penale giacché la società dante causa gli garantisce la legittima provenienza dei diritti e, pertanto, l’utilizzatore non verrà mai a trovarsi nella condizione di consapevole utilizzo abusivo di altrui diritto che è presupposto indefettibile per qualsivoglia responsabilità penale. E’ inoltre opportuno precisare che Soundreef riconosce ai propri clienti esclusivamente diritti su opere non appartenenti al repertorio SIAE ovvero su opere in relazione alle quali, gli originari titolari dei diritti, hanno espressamente revocato e/o limitato il mandato eventualmente conferito alla SIAE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, è da escludere che i clienti di Soundreef – salvo che non comunichino al pubblico per scelta autonoma opere diverse da quelle oggetto dei diritti loro licenziati da Soundreef – corrano qualsivoglia rischio.
Soundreef, peraltro, rilascia ai propri clienti apposita malleva per l’eventualità – invero remota – che terzi sollevino qualsivoglia contestazione in relazione alla legittimità dell’utilizzo dei diritti d’autore licenziati da Soundreef.


FAQ 4. Quale valore ha la dichiarazione di manleva rilasciata dalle cosiddette “società di collecting private” in merito all’utilizzo del proprio repertorio e quali sono le eventuali responsabilità dell’utilizzatore finale in caso di contestazioni e/o azioni legali da parte di terzi?
SIAE: Come detto, l’azione di S.I.A.E. – a tutela dei diritti dei propri associati e degli aderenti alle società d’autore che essa rappresenta – è comunque volta in primo luogo nei confronti dell’utilizzatore finale, nella persona del titolare del punto vendita o dello spazio commerciale. La manleva che società come Soundreef o altre società similari offrono (ferma restando la loro diretta responsabilità per utilizzazioni illegali da loro stesse direttamente compiute, ad esempio all’atto della riproduzione dei brani nella loro banca dati) consente esclusivamente all’utilizzatore di essere tenuto indenne da quanto risultasse tenuto a pagare, mentre non vale a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente all’utilizzazione abusiva.
SOUNDREEF: La risposta della SIAE è ampiamente condivisibile e siamo lieti che la SIAE ricordi che la manleva prestata da Soundreef vale, ovviamente, in relazione a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole – sul piano economico – dovesse derivare ai propri clienti per effetto dell’esecuzione del contratto così come, correttamente, riconosciuto dalla SIAE.
E’ superfluo poi che la SIAE ricordi che nell’ordinamento Italiano non sussista, invece, alcuna forma di manleva e/o garanzia possibile in relazione ad eventuali responsabilità penali.
Nella FAQ 3 abbiamo quindi chiarito che la responsabilità penale non è un rischio per i nostri clienti e nella FAQ 4 che la responsabilità civile, sul piano economico, è interamente a carico della Soundreef. Tutto questo a monte del fatto che, la Soundreef licenzia solo brani di cui dispone tutti i diritti e che non ha subito nessun procedimento civile o penale. Ci sembra quindi che la SIAE ci abbia aiutato a ricostruire un quadro piuttosto confortante per i nostri presenti e futuri clienti.


FAQ 5. Quanti brani tutelati SIAE devono essere diffusi perché un punto vendita ricada nell’obbligo di pagamento degli importi SIAE previsti per la musica d’ambiente? Esiste una sorta di “franchigia” o basta anche l’esecuzione e la diffusione di un solo brano tutelato SIAE perché questo avvenga?
SIAE: L’utilizzazione anche di un solo brano tutelato SIAE, anche se parziale, è comunque sempre subordinata al rilascio della relativa licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Non è prevista alcuna “franchigia”.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Nel repertorio oggetto del contratto di licenza tra Soundreef ed i clienti non vi è neppure un brano “tutelato SIAE”. Al riguardo è, peraltro, opportuno rilevare che l’obbligo di autorizzazione concerne le opere effettivamente comunicate al pubblico con la conseguenza che ogni eventuale obbligo di pagamento deve sempre essere parametrato all’opera o alle opere effettivamente comunicate e non può essere, invece, rapportato a periodi annuali di utilizzo.


FAQ 6. Gli utilizzatori finali del repertorio “non tutelato SIAE” (ipoteticamente affidato ad esempio a Soundreef o ad altre società similari) possono inserire nei propri palinsesti spot pubblicitari realizzati da terzi che al loro interno vedano la presenza di brani provenienti da repertori tutelati SIAE? Ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui all’interno di un palinsesto totalmente Soundreef o di altre società similari venisse diffuso uno spot della Coca Cola contenente un brano di un autore tutelato SIAE?
SIAE: Anche per gli spot pubblicitari l’utilizzazione di opere amministrate dalla S.I.A.E. può legittimamente avvenire solo dietro specifica autorizzazione. In tal caso i titolari dei diritti concedono direttamente una licenza per la sincronizzazione del brano con il messaggio pubblicitario, che tiene conto anche del diritto morale dell’autore, mentre la licenza della SIAE copra l pubblica esecuzione nei punti vendita.Ne consegue che, nel caso in cui in un palinsesto totalmente composto da brani appartenenti ad un repertorio gestito da una cosiddetta “società di collecting privata” (vedi ad esempio Soundreef) o da altre società assimilabili per attività venisse eseguito e diffuso uno spot pubblicitario contenente un brano tutelato da SIAE, si ricadrebbe nel caso già illustrato: l’utilizzazione di quel brano (anche uno solo, anche se parziale) è subordinata al rilascio della licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Come detto, non è prevista alcuna “franchigia”.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Nelle playlist fornite da Soundreef non vi sono inserti musicali né Soundreef autorizza i propri clienti ad inserirne se non previo pagamento dei diritti su eventuali opere musicali utilizzare nell’ambito degli spot pubblicitari. Vorremmo però ricordare che abbiamo sempre risolto il “problema” degli spot commerciali per i nostri clienti. Vi preghiamo di contattarci per avere maggiori informazioni in merito.


FAQ 7. Cosa succede in quei punti vendita (vedi ad esempio centri commerciali) che hanno un’area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi, radio e tv e che intendono utilizzare repertorio non tutelato SIAE (ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari) per la diffusione all’interno del punto vendita stesso?
SIAE: Per quanto riguarda le aree dedicate all’esposizione tecnologica all’interno di punti vendita, è necessaria l’autorizzazione della S.I.A.E., che viene rilasciata a tariffe particolari, forfettarie e minimali per tutti i repertori dalla stessa amministrati; pertanto il corrispondente importo deve comunque essere pagato anche qualora nel punto vendita venga diffuso repertorio Soundreef o di altre società similari ed anche se i televisori e gli hi-fi vengano accesi per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione al cliente.
SOUNDREEF: Risposta corretta. Nessun commento. Ringraziamo la SIAE per aver fornito, ai nostri futuri clienti, un esempio concreto di possibile coesistenza tra SIAE e Soundreef in un punto vendita.


FAQ 8. Quali sono i controlli che possono essere effettuati nei punti vendita dagli ispettori SIAE al fine di verificare l’eventuale presenza nel palinsesto di brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE?
SIAE: Premesso che la S.I.A.E. non tutela solo il repertorio nazionale, ma anche quello internazionale, sulla base degli accordi di rappresentanza con le altre società di gestione collettiva, va chiarito che gli ispettori S.I.A.E., secondo la giurisprudenza, assumono la qualità di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di pubblico servizio” nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza finalizzate alla prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti in materia di diritto d’autore, avvalendosi dei poteri e degli strumenti a tal fine necessari. Come è noto, i controlli di questo tipo sono sistematici e vengono condotti dalla S.I.A.E. in modo capillare sul territorio nazionale, in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti e da verificare l’effettiva corrispondenza delle dichiarazioni degli utilizzatori circa la provenienza e la consistenza della musica d’ambiente, come di qualsiasi altro prodotto o servizio musicale offerto al pubblico. Per giurisprudenza costante, i verbali e le registrazioni degli ispettori S.I.A.E. hanno pieno valore di prova anche per quanto riguarda le attestazioni di fatto ivi contenute, comprese quelle relative alla utilizzazione di opere amministrate, da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.

SOUNDREEF: La risposta della SIAE ci offre l’occasione per chiarire che gli ispettori SIAE, pur disponendo effettivamente degli ampi poteri di cui parla la stessa SIAE nella sua risposta sono altresì soggetti a specifici e stringenti obblighi tra i quali sembra opportuno ricordare, in particolare, quello relativo all’immediatezza della contestazione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere perfezionata senza ritardo a seguito dei rilievi e delle costatazioni.
In difetto, il diritto alla difesa dell’utilizzatore è irrimediabilmente compromesso ed ogni successivo atto della SIAE deve considerarsi inefficace.
E’, inoltre, opportuno ricordare che gli ispettori SIAE devono utilizzare nell’esercizio della propria attività ispettiva apposita strumentazione, idonea ad offrire adeguate garanzie circa il riconoscimento delle opere comunicate al pubblico e non possono avvalersi – come, invece, generalmente accade – di strumenti “amatoriali” ed inidonei ad offrire tali garanzie.

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Rimaniamo, naturalmente, a disposizione di tutti nostri clienti, delle associazioni di categoria e di chiunque fosse interessato alla nostra attività per fornire ulteriori chiarimenti.
Potete contattarci a questo indirizzo email: info@soundreef.com

sabato 25 ottobre 2014

Inchiesta SIAE: l'ente viene interpellato e non risponde

Nelle scorse settimane Stefania Andreotti ha curato per il sito www.ferraraitalia.it un'inchiesta dedicata alla SIAE e in generale al problema della gestione collettiva dei diritti d'autore in Italia. L'inchiesta si intitola "Siae: c'è chi dice no" ed è strutturata in cinque tappe. Come purtroppo era prevedibile l'ultima puntata dell'inchiesta, basata su un'intervista rivolta a SIAE proprio nel rispetto del diritto di replica, è rimasta senza risposta; ancora una volta SIAE ha perso una buona occasione per contribuire a un dibattito che la riguarda direttamente e di partecipare ad un'inizitiava di informazione e approfondimento condotta con toni equilibrati e con stile davvero giornalistico.

Riportiamo proprio il testo di questa ultima puntata in cui compaiono solo le domande (pubblicata venerdì 24 ottobre). Di seguito trovate anche i link a tutte le cinque puntate (tutte rilasciate sotto licenza CC BY-SA).
1- Dagger Moth, un’artista ferrarese che ha revocato l’iscrizione alla Siae
2- Andrea Caovini, musicista e attivista per la tutela della musica originale
3- L’avvocato Aliprandi: “Troppa burocrazia, poca trasparenza”
4- Patamu, il sito dove si possono depositare le opere d’arte e di ingegno
5- Siae: c’è chi dice no. Tanti interrogativi, un fragoroso silenzio

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Oggi avremmo voluto dare alla Siae il diritto di replica. L’abbiamo contattata via mail attraverso il suo ufficio stampa di Roma fin dal 6 ottobre. Da allora, nonostante ripetute telefonate di sollecito, non è arrivata nessuna risposta. Ci è stato detto che se avessero inteso replicare, ci avrebbero chiamato loro. Immaginiamo i numerosi impegni che vedono coinvolti i funzionari, quindi ci auguriamo che prima o poi qualcuno trovi il tempo di rispondere alle nostre domande, visto che sono quelle che molti dei loro iscritti, ex iscritti, o comuni cittadini vorrebbero rivolgergli.
Trattandosi, come specificato nel primo articolo dello statuto, di un ‘ente pubblico economico’, questo status comporta il dovere di trasparenza nei confronti della comunità.
Qualora ricevessimo una replica saremo ben felici di pubblicarla.

Queste le nostre sei domande tuttora senza risposta.

  • Nell’ultimo periodo vari musicisti hanno revocato la loro iscrizione alla Siae o non si sono iscritti affatto, motivando così questa scelta: pratiche burocratiche troppo complesse e lunghe da espletare, scarsa informatizzazione dei servizi, difficoltà nel ricevere risposte adeguate alle richieste di informazioni, costi troppo alti a fronte di ricavi troppo bassi, iniquità nella redistribuzione dei proventi, scarsa trasparenza nella gestione, impossibilità di essere completamente liberi dalla Siae anche qualora si revochi l’iscrizione. Come replicate a queste critiche? Pensate siano fondate? Valutate che ci siano aspetti del vostro operato da migliorare o cambiare?
  • Vari artisti hanno scelto di farsi tutelare da collecting society estere, cosa pensate di questa opzione? La ritenete un fallimento?
  • Cosa pensate del modello copyleft e della condivisione di materiali esenti da diritti d’autore?
  • Molti auspicano la fine del monopolio della Siae sui diritti d’autore, come valutate questo scenario?
  • Gestori di locali ed organizzatori di eventi che si occupano di realtà di piccole dimensioni oppure per volontariato o a scopo sociale, lamentano l’impossibilità di sostenere i costi imposti e gli adempimenti burocratici richiesti dalla Siae e questo finisce col soffocare sul nascere o far morire in breve tante piccole realtà culturali che in questo momento di crisi andrebbero sostenute ed aiutate a proliferare, cosa rispondete?
  • Il fatto che il vostro operato si basi su una legge del 1941, a vostro avviso rende obsoleto l’apporccio alle attuali esigenze degli autori? Ritenete che sarebbe necessario un aggiornamento della normativa? Come vedreste in questo senso un intervento dell’Ue?

lunedì 20 ottobre 2014

Le FAQ di SIAE sull'attività di Soundreef

A scopo informativo riportiamo le FAQ diffuse da SIAE in merito all'attività di SoundReef, diffuse in allegato ad una circolare del 3 ottobre 2012 rivolta ai membri di Federdistributori. Questo documento si aggiunge e completa un precedente documento rilasciato da SIAE sullo stesso argomento. A breve pubblicheremo anche le risposte puntuali fornite dai responsabili di Soundreef. [Fonte del presente documento: sito SIAE]

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1. Può una cosiddetta “società di collecting privata” (si vedano ad esempio i casi di Soundreef o, per estensione, di altre società similari) - operare legittimamente sul territorio italiano per l’incasso dei diritti d’autore di pubblica esecuzione dovuti per la diffusione di musica all’interno di punti vendita o spazi commerciali aperti al pubblico?
In base alla Legge italiana sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per l’esercizio di una serie di diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è tuttora riservata, in via esclusiva, alla SIAE.
Secondo l’attuale orientamento delle istituzioni comunitarie, è possibile per ciascuna società di gestione collettiva operare anche al di fuori del proprio territorio (coincidente con il mercato geografico di ambito nazionale) rilasciando ad utilizzatori stabiliti in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea una licenza c.d. multi territoriale, limitatamente alle utilizzazioni on-line di opere musicali. Per chiarezza, la diffusione di musica all’interno di punti vendita e di spazi commerciali aperti al pubblico implica due tipologie di utilizzazione: la prima per la trasmissione del segnale (che può essere effettuata con qualsiasi modalità tecnica) e l’altra per l’ascolto ovvero la pubblica esecuzione nei punti vendita.

2. Qualora la normativa consentisse a una “società di collecting privata” di operare sul territorio italiano, quali sono le regole che la stessa sarebbe tenuta a rispettare e quali le garanzie che dovrebbe fornire agli utilizzatori del suo repertorio, ma anche nei confronti degli aventi diritto (autori, compositori, artisti)?
Fermo restando quanto evidenziato sulla esclusiva riconosciuta alla SIAE, la prima garanzia che ogni società di gestione collettiva dei diritti è tenuta a prestare nei confronti degli utilizzatori e degli aventi diritto è quella di una gestione responsabile, anche in termini di legittima disponibilità del repertorio che essa dichiara di amministrare. Le opere che costituiscono il repertorio amministrato, cioè, non devono essere state affidate in tutela ad altre società ed i relativi diritti di utilizzazione economica devono essere nella piena disponibilità del soggetto (autore/editore) che conferisce il mandato per la gestione. Le società si assumono quindi la responsabilità di accertare che esista una valida “catena dei diritti”, anche svolgendo tutte le necessarie verifiche delle condizioni contrattuali concordate tra l’autore e l’editore. Ciascuna società di gestione collettiva dei diritti (d’autore o connessi), inoltre, è tenuta ad attenersi ai parametri ed agli elevati standard qualitativi stabiliti dalle Direttive comunitarie e, in particolare, dalla Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato
interno; standard ulteriormente accentuati dalla Proposta di Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi 2012/0180 (COD), di recente approvata dalla Commissione Europea.
Detti principi sono intesi a valorizzare, tra l’altro: la massima trasparenza delle procedure e delle relative comunicazioni; l’agevole accesso alle informazioni (che comprendono anche i costi dettagliati del servizio svolto, ovvero la metodologia di calcolo dei prezzi/tariffe applicate – cfr. Capo V, art. 22, comma 3, lett. a della Direttiva 2006/123, cit. e Capo V, art. 18 della citata Proposta di Direttiva); la tenuta e l’aggiornamento delle Banche Dati; l’adozione di più incisive regole in materia di contabilità e bilancio, di governance e di controllo.

3. Quali sono i rischi che corre l’utilizzatore finale ove diffonda nei suoi punti vendita un repertorio “non tutelato da SIAE” nel caso in cui al suo interno siano presenti, a sua insaputa, brani che in realtà risultano essere effettivamente tutelati da SIAE direttamente o su mandato delle altre Società di diritto d’autore internazionali con le quali SIAE ha accordi di rappresentanza in Italia?
La legge sul diritto d’autore (che attua in questo direttive comunitarie e trattati internazionali) è molto chiara: l’utilizzatore finale che diffonde opere senza il consenso preventivo del titolare del diritto d’autore, e per esso della SIAE incorre nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui anche una sola opera di un autore associato alla SIAE. risultasse presente tra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef o di altre società similari, la SIAE si vedrebbe costretta ad attivare azioni legali nei confronti dell’utilizzatore finale, a tutela dei diritti dei propri aderenti.

4. Quale valore ha la dichiarazione di manleva rilasciata dalle cosiddette “società di collecting private” in merito all’utilizzo del proprio repertorio e quali sono le eventuali responsabilità dell’utilizzatore finale in caso di contestazioni e/o azioni legali da parte di terzi?
Come detto, l’azione di SIAE - a tutela dei diritti dei propri associati e degli aderenti alle società d’autore che essa rappresenta - è comunque volta in primo luogo nei confronti dell’utilizzatore finale, nella persona del titolare del punto vendita o dello spazio commerciale.
La manleva che società come Soundreef o altre società similari offrono (ferma restando la loro diretta responsabilità per utilizzazioni illegali da loro stesse direttamente compiute, ad esempio all’atto della riproduzione dei brani nella loro banca dati) consente esclusivamente all’utilizzatore di essere tenuto indenne da quanto risultasse tenuto a pagare, mentre non vale a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente all’utilizzazione abusiva.


5. Quanti brani tutelati SIAE devono essere diffusi perché un punto vendita ricada nell’obbligo di pagamento degli importi SIAE previsti per la musica d’ambiente? Esiste una sorta di “franchigia” o basta anche l’esecuzione e la diffusione di un solo brano tutelato SIAE perché questo avvenga?
L’utilizzazione anche di un solo brano tutelato SIAE, anche se parziale, è comunque sempre subordinata al rilascio della relativa licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Non è prevista alcuna “franchigia”.

6. Gli utilizzatori finali del repertorio “non tutelato SIAE” (ipoteticamente affidato ad esempio a Soundreef o ad altre società similari) possono inserire nei propri palinsesti spot pubblicitari realizzati da terzi che al loro interno vedano la presenza di brani provenienti da repertori tutelati SIAE? Ad esempio cosa succederebbe nel caso in cui all’interno di un palinsesto totalmente Soundreef o di altre società similari venisse diffuso uno spot della CocaCola contenente un brano di un autore tutelato SIAE?
Anche per gli spot pubblicitari l’utilizzazione di opere amministrate dalla SIAE può legittimamente avvenire solo dietro specifica autorizzazione. In tal caso i titolari dei diritti concedono direttamente una licenza per la sincronizzazione del brano con il messaggio pubblicitario, che tiene conto anche del diritto morale dell’autore, mentre la licenza della SIAE copre la pubblica esecuzione nei punti vendita.
Ne consegue che, nel caso in cui in un palinsesto totalmente composto da brani appartenenti ad un repertorio gestito da una cosiddetta “società di collecting privata” (vedi ad esempio Soundreef) o da altre società assimilabili per attività venisse eseguito e diffuso uno spot pubblicitario contenente un brano tutelato da SIAE, si ricadrebbe nel caso già illustrato: l’utilizzazione di quel brano (anche uno solo, anche se parziale) è subordinata al rilascio della licenza/autorizzazione e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Come detto, non è prevista alcuna “franchigia”.

7. Cosa succede in quei punti vendita (vedi ad esempio centri commerciali) che hanno un’area dedicata all’esposizione tecnologia hi-fi, radio e tv e che intendono utilizzare repertorio non tutelato SIAE (ad esempio l’ambito Soundreef o di altre società similari) per la diffusione all’interno del punto vendita stesso?
Per quanto riguarda le aree dedicate all’esposizione tecnologica all’interno di punti vendita, è necessaria l’autorizzazione della SIAE, che viene rilasciata a tariffe particolari, forfettarie e minimali per tutti i repertori dalla stessa amministrati; pertanto il corrispondente importo deve comunque essere pagato anche qualora nel punto vendita venga diffuso repertorio Soundreef o di altre società similari ed anche se i televisori e gli hi-fi vengano accesi per il tempo strettamente necessario alla dimostrazione al cliente.

8. Quali sono i controlli che possono essere effettuati nei punti vendita dagli ispettori SIAE al fine di verificare l’eventuale presenza nel palinsesto di brani appartenenti al repertorio tutelato SIAE?

Premesso che la SIAE non tutela solo il repertorio nazionale, ma anche quello internazionale, sulla base degli accordi di rappresentanza con le altre società di gestione collettiva, va chiarito che gli ispettori SIAE, secondo la giurisprudenza, assumono la qualità di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di pubblico servizio” nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza finalizzate alla prevenzione e/o repressione di eventuali illeciti in materia di diritto d’autore, avvalendosi dei poteri e degli strumenti a tal fine necessari.
Come è noto, i controlli di questo tipo sono sistematici e vengono condotti dalla SIAE in modo capillare sul territorio nazionale, in modo tale da assicurare il rispetto dei diritti e da verificare l’effettiva corrispondenza delle dichiarazioni degli utilizzatori circa la provenienza e la consistenza della musica d’ambiente, come di qualsiasi altro prodotto o servizio musicale offerto al pubblico.

Per giurisprudenza costante, i verbali e le registrazioni degli ispettori SIAE hanno pieno valore di prova anche per quanto riguarda le attestazioni di fatto ivi contenute, comprese quelle relative alla utilizzazione di opere amministrate, da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.

domenica 19 ottobre 2014

La posizione ufficiale di SIAE su SoundReef

A scopo informativo riportiamo il documento diffuso da SIAE in cui si esprime la posizione ufficiale della collecting society italiana in merito all'attività di SoundReef, società basata nel Regno Unito che si occupa di intermediazione e gestione dei diritti d'autore. Si tratta di un documento diffuso sul sito della SIAE negli anni scorsi (probabilmente nel 2011) e al quale è seguito un altro documento con apposite FAQ per gli utenti e per i semplici curiosi. [Fonte del documento: sito SIAE]

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In esito alle richieste di chiarimenti pervenute in relazione all’offerta dei servizi di Soundreef, si rappresenta quanto segue.
L’operazione proposta da Soundreef, contrariamente a quanto la stessa lascerebbe intendere, non è esente da rischi per l’utilizzatore.
Solo limitatamente ai profili che riguardano più direttamente gli utilizzatori ed agli aspetti specifici evidenziati nel sito web di Sound Reef e nel materiale promozionale diffuso, si segnalano i punti critici delle affermazioni di quest’ultima.

1) Soundreef si auto-qualifica “collection Society” di diritto inglese.
Essa peraltro non fornisce alcuna indicazione sugli strumenti eventualmente adottati per il rispetto delle regole di buon governo nello svolgimento della propria attività.
In ambito comunitario trasparenza, affidabilità e responsabilità dell’operato delle Società di gestione collettiva, così come i relativi controlli da parte di autorità pubbliche o di organi specifici, sono da tempo ritenuti elementi di fondamentale importanza (vedasi ad esempio la Comunicazione della Commissione Europea 2004/261 nonché quella di imminente pubblicazione, relative tra l’altro alla riforma delle società di gestione collettiva).
Le Società di gestione collettiva costituite e riconosciute come tali, quale è la S.I.A.E., devono quindi dare, e danno, ampie garanzie circa la correttezza nell’acquisizione del repertorio, l’effettiva disponibilità dello stesso e l’attribuzione dei compensi ai titolari dei diritti.
Proprio per queste ragioni esse sono soggette a controlli anche contabili.

2) Soundreef rassicura gli utilizzatori in ordine alla legittimità del proprio operato e garantisce gli stessi, offrendo ampia manleva per eventuali rivendicazioni di società di gestione collettiva (in particolare, S.I.A.E.) nei loro confronti.
Le società di gestione collettiva hanno in genere, quantomeno in ambito europeo, un mandato esclusivo per l’amministrazione dei diritti dei loro aderenti.
Soundreef non può dunque affermare di poter legittimamente intermediare il diritto di pubblica esecuzione e/o di comunicazione al pubblico di opere musicali i cui aventi diritto aderiscono alla S.I.A.E., tranne nei casi in cui gli stessi abbiano, nei modi e limiti previsti dalle previsioni regolamentari interne, ritirato il mandato in relazione ad una o più categorie di diritti sulle proprie opere. E ciò ad oggi non risulta avvenuto proprio in relazione all’ipotesi di utilizzazione dei brani negli esercizi commerciali.
In altre parole, nel caso in cui un’opera di un autore associato alla SIAE risultasse presente fra quelle diffuse in un esercizio che ritenga di avvalersi dell’offerta Soundreef, la S.I.A.E. dovrebbe necessariamente attivare ogni azione prevista dalla legge a tutela dei diritti dei propri aderenti. Non solo, ma la manleva che Soundreef offre non varrebbe a tenere indenni i titolari degli esercizi commerciali dall’eventuale responsabilità penale, di natura strettamente personale, conseguente alle utilizzazioni abusive.

3) Soundreef dichiara di disporre di un vasto repertorio definito di autori “più o meno famosi”, comprensivo anche di brani “ appartenenti ad iscritti S.I.A.E.”.
Senza entrare nel merito della qualità dell’offerta musicale di Soundreef, il repertorio nazionale ed internazionale amministrato da S.I.A.E. comprende oltre 5 milioni di opere a fronte delle 100.000 dichiarate da Soundreef e soprattutto include tutte le opere di successo italiane e mondiali.
Quindi, chi intenda avvalersi di Soundreef deve essere ben consapevole che in nessun caso può lecitamente utilizzare anche un solo brano amministrato da S.I.A.E. senza incorrere nelle richiamate responsabilità; per fare un esempio concreto, non potrebbe utilizzare nel periodo natalizio i brani celebri che tradizionalmente caratterizzano l’atmosfera festiva.
L’operazione proposta da Soundreef, dunque, può comportare per l’utilizzatore i rischi e gli svantaggi che si sono sopra evidenziati.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche sulla base di eventuali maggiori elementi di conoscenza circa le concrete modalità operative adottate da Soundreef, nonché le attività dalla stessa svolte in ambito comunitario ed in particolare nel Paese d’appartenenza, ove dovrebbero essere dislocate le risorse patrimoniali che costituiscono tra l’altro la garanzia per gli autori e per gli utilizzatori (allo stato del tutto ignote).

sabato 11 ottobre 2014

La SIAE si paga ancora per i piccoli spettacoli. Basta notizie distorte

Addendum del 16/10/14: L'articolo in questione, dopo varie segnalazioni, è stato rettificato.
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Pensavo di trovarmi di fronte all'ennesimo titolo "esca" pensato ad arte per attirare clic e per poi spiegare nel testo come davvero stanno le cose... E invece, leggendo l'articolo, pare che ci credano davvero. Scrivono:
La norma cancella il pagamento della SIAE per concerti e spettacoli pensati per un pubblico contenuto.
L'abbiamo precisato mille volte! NON E' VERO!!! Basta con questi articoli (e titoli) che diffondo un messaggio fuorviante.
Ovviamente i commenti all'articolo sono disabilitati. Se qualcuno conosce i responsabili del sito, magari glielo faccia notare.
Il sito è www.industriascenica.com; non attivo volutamente il link perché non è il caso di dargli ulteriore visibilità e di fargli aumentare il rating su Google. Riporto solo lo screenshot.



Per sapere come stanno le cose veramente leggete qui:
E' vero che non si paga più la SIAE per i concerti sotto le 200 persone?
Il Decreto Valore Cultura agevola davvero la musica dal vivo? Le critiche di Siddi e Forcione




mercoledì 8 ottobre 2014

Il Decreto Valore Cultura agevola davvero la musica dal vivo? Le critiche di Siddi e Forcione

Accolgo volentieri sul mio blog un articolo a firma di Massimo Siddi* e Silvio Forcione** che cerca di spiegare perché – dal punto di vista dei due autori – "la norma che consente lo svolgimento di manifestazioni di spettacolo entro la mezzanotte e per un massimo di 200 persone attraverso la semplice presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), non può funzionare, non aiuta i musicisti e non cambia lo stato delle cose."


photo Belisa Giorgis; license CC by 2.0; details HERE
Premessa: ho conosciuto Massimo attraverso alcuni forum internet (principalmente su Facebook) che frequentiamo entrambi e in cui si discute di problematiche connesse alla SIAE e in generale agli adempimenti burocratici per la musica e per lo spettacolo. L'anno scorso, anche in commento ad alcuni miei articoli dedicati al cosiddetto "Decreto Valore Cultura" del Ministro Bray (si veda ad esempio questo articolo su MySolutionPost e questa puntata della mia rubrica su Rockit), Massimo ha sempre sollevato alcune questioni sottili quanto opportune, che possono essere rilevate solo da chi, gestendo un locale pubblico, è costantemente attivo nell'organizzazione di eventi e spettacoli. Visto l'interesse che generavano i suoi commenti e i suoi post, ho chiesto a Massimo di produrre un vero e proprio articolo in cui presentare organicamente le sue critiche. Nei giorni scorsi mi ha risposto che ci stava lavorando a quattro mani con un altro collega (Silvio appunto) e poco dopo mi ha inviato questo testo, che pubblico con piacere e che spero possa risultare di stimolo per ulteriori riflessioni e approfondimenti. L'articolo ovviamente rispecchia l'opinione dei due autori.


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Live in Valore Cultura, perché non funziona

Una cosa va detta da subito: chiunque voglia occuparsi di “musica dal vivo” e più in generale di spettacolo e intrattenimento in tutte le sue forme, e lo faccia con l'intento di svilupparlo, di renderlo di facile fruizione, farlo “trovare ad ogni angolo di strada”, fa una cosa buona e giusta. Va aiutato e sostenuto.
Facendolo però,  dovrebbe tenere conto che la questione non è quella di fare una legge tanto per farla o per ritagliarsi l’aureola di “innovatori e o valorizzatori“ ma quella di avere il coraggio di cambiare totalmente l'approccio dato fin d’ora all’argomento musica live.
Il modello di riferimento sin qui utilizzato – a nostro avviso – è fallimentare e dovrebbe  essere rivoluzionato completamente.  Solo “aggredendo” la questione da più punti di osservazione è possibile stabilire il diritto, i principi, il bene comune e soprattutto la pari dignità e un futuro a coloro a cui quella norma è rivolta.
Cercheremo quindi di spiegare perché la norma che consente lo svolgimento di manifestazioni di spettacolo entro la mezzanotte e per un massimo di 200 persone attraverso la semplice presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), non può funzionare, non aiuta i musicisti e non cambia lo stato delle cose.
La norma sotto la lente d’ingrandimento è una semplice piccola aggiunta all'art. 68 del TULPS, che recita:

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Ebbene, per comprendere l’inutilità quasi totale della stessa occorre chiarire cosa sono dal punto di vista amministrativo i locali di spettacolo e trattenimento, rispetto alle altre attività già regolamentate con l’istituzione SCIA.
I locali di spettacolo per ricevere la licenza devono sottoporre il progetto del locale al vaglio di una Commissione comunale o prefettizia, lo stesso deve rispondere a precise prescrizioni di carattere strutturale, impiantistico, di prevenzione incendi e igienico sanitario (art. 80 Tulps).
Dopo l’esame progetto se il locale ha capienza superiore a 200 persone, a lavori ultimati dovrà svolgersi il sopralluogo della commissione che sul posto valuta la conformità del locale al progetto e rilascia parere ai sensi dell’articolo 80 del Tulps. Se il locale ha capienza inferiore, la verifica della Commissione può essere svolta da tecnico abilitato che ne certifica la corrispondenza al progetto approvato dalla Commissione stessa. Solo dopo questo iter, un'attività può chiedere ed ottenere licenza per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti.
All’emanazione del provvedimento e in seguito alla comunicazione della notizia questa disposizione ha suscitato parecchie discussioni; non si comprendeva infatti se il provvedimento fosse rivolto alla totalità delle attività che promuovono musica o se tale facoltà fosse rivolta solo ai locali in possesso del verbale con parere favorevole della Commissione di Vigilanza, cioè ai locali di spettacolo e di intrattenimento autorizzati ai sensi degli artt 68 e 80 tulps.
Ricordiamo al lettore che l’istituzione della SCIA permette alle imprese del commercio di avviare l’attività immediatamente dopo la presentazione al protocollo degli uffici comunali o a ricevimento dell’accettazione e della consegna all’indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP.
Chi ha introdotto la disposizione in commento non era a conoscenza della normativa di merito e non si è reso conto dell’anomalia che aveva introdotto. Provate a pensare quanto si possa essere discusso sulla fattibilità di tale disposto nelle varie commissioni di vigilanza di tutti i comuni d’Italia.
Così è che l’ANCI ha inviato la richiesta di chiarimento al ministero ottenendo la conferma che la disposizione valeva solo per i locali in possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 TULPS (si legga il parere del ministero).
Chiarito l’aspetto amministrativo che consente l’utilizzo di questa SCIA solo per gli eventi organizzati in locali già autorizzati con licenza ai sensi degli artt.  68 e 80 Tulps, qualcuno è in grado di spiegarci il vantaggio che la musica live ha avuto da questo provvedimento? Nessun vantaggio.
Cosa abbia portato a pensare che ci potesse essere una sorta di primavera culturale sugli eventi musicali in Italia con la nascita di migliaia di locali, non ci è dato sapere perché appariva chiaro fin da subito che così non poteva essere.
Non ci sarà quindi quell’esplosione di eventi Live in tutta Italia così come auspicato da chi ha promosso con tanta enfasi questa semplificazione. Trasformare un normale Pub, Birreria o altro Pubblico Esercizio con attività non prevalente nello spettacolo per regolarizzarlo, non è conveniente. Parliamo di investimenti ingentissimi e di radicali cambiamenti fiscali che pregiudicherebbero quell’impresa come di fatto già succede alla maggior parte dei “locali in regola”.
L’alba del Live è lunga a venire in Italia, atti come quello in commento evidenziano la totale incapacità, incompetenza e mancanza di coraggio di chi oggi legifera, forse portato più ad ottenere un immediato consenso e lasciando le cose come stanno.
E’ come curare una polmonite con le pastiglie per il mal di gola.
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* Massimo Siddi: DJ, Speaker, creativo della comunicazione radiofonica e dell'intrattenimento. Professionalmente nasce così e poi, ancora giovanissimo diventa proprietario e gestore di locali di pubblico spettacolo (discoteche), mestiere che svolgerà per quasi vent'anni. Oggi, gestisce una sua web radio con la quale cerca di creare un suo personale format.

** Silvio Forcione: Rappresentante di categoria per associazione imprenditoriale, membro di commissione di vigilanza dal 1995.

mercoledì 1 ottobre 2014

A Firenze concerti con semplice autocertificazione. Ora superare il monopolio SIAE


“E’ possibile organizzare concerti ed altri spettacoli per un massimo di 200 spettatori, con una semplice autocertificazione. Firenze è la prima città italiana a mettere in pratica una norma contenuta nella ‘legge Bray’. Si potranno così svolgere eventi con musica dal vivo entro la mezzanotte, senza complicazioni burocratiche, come... [continua]

Articolo uscito su www.rosadigiorgi.it il 29 settembre 2014. Leggilo qui.

NOTA IMPORTANTE: Attenzione però a non confondere l'aspetto delle autorizzazioni amministrative per gli spettacoli con il pagamento del diritto d'autore (SIAE). La legge Bray non ha portato alcuna modifica alla normativa (ahinoi molto farraginosa) sul cosiddetto borderò SIAE. Sul tema si legga questo post.