Libro | Cap. 3 - Par. 2

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Nonostante l’empasse del borderò che sembra essere sempre obbligatorio, ci sono casi chiari in cui l’ingerenza della SIAE può essere esclusa o quantomeno ridotta.

a) Caso 1: opere in pubblico dominio

Per fortuna il diritto d’autore non è eterno; arriva un momento nella vita di un’opera creativa in cui scade il termine di tutela previsto dalla legge ed essa diventa appunto di pubblico dominio, ovvero diventa patrimonio dell’umanità e nessuno può chiedervi royalties per il suo sfruttamento.
E’ il caso comune della musica classica o della musica popolare. E su questo punto di rimanda al testo della lettera che nel 2006 la Direzione Generale SIAE ha diramato alle sue sedi periferiche, relativamente all’abolizione del cosiddetto “diritto demaniale”. Riportiamo qui il testo della lettera.
SIAE – Direzione Generale | Sezione Musica – Ufficio Accordi
Prot. 2/1346/PS | Oggetto: Accordo Siae/Anci

A maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno c.a., si precisa – in merito alla possibilità prevista dall’art. 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione, che:
– In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli artt. 175 e 176 della L. 633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere;
– La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori.
L’autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all’evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l’esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato. Ove si ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti per riscontrare la rispondenza tra il repertorio eseguito e quello dichiarato.
Si segnala anche il testo dell’accordo tra UNCALM (Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali) e SIAE, nel quale sono dettagliati chiaramente i casi in cui non è obbligatorio chiedere il permesso SIAE. E sempre nello stesso articolo si trovano due utilissimi modelli di lettera-autocertificazione ad uso degli organizzatori di eventi[10].

b) Caso 2: opere non gestite da alcuna collecting society

Dal momento che non è obbligatorio per gli autori servirsi dell’intermediazione di SIAE o di altra società omologa, esiste una miriade di opere che non è gestita da alcuna collecting society. Questo è uno di quei casi in cui a rigor di logica SIAE non dovrebbe pretendere alcunché.
Diverso ovviamente è il caso di opere non gestite direttamente da SIAE, ma comunque gestite da SIAE in nome e per conto di altra società estera. Ricordiamo infatti che SIAE, essendo l’unico ente attivo in questo settore in Italia, rappresenta sul territorio nazionale il principale riferimento per tutte le altre collecting society del mondo.
Ad ogni modo, con tutta la musica che viene prodotta nel mondo, non è affatto facile sapere se una determinata opera è sotto tutela/gestione SIAE o meno. Dal 15 settembre 2008 la SIAE ha reso accessibile a tutti, direttamente sul proprio sito web, l’archivio di Opere Musicali italiane e straniere da essa tutelate e gestite.[11] In realtà, molti hanno segnalato la poca affidabilità di questo database, il quale viene fornito da SIAE solo a scopo informativo e senza alcuna valenza di “ufficialità”. Nell’apposita pagina del sito Siae.it, si legge infatti: “Il presente archivio delle Opere Musicali SIAE, aggiornato continuamente, contiene informazioni relative alle opere musicali amministrate dalla SIAE, comprese le opere straniere amministrate in Italia dalla SIAE: la mancata presenza di un’opera in questo database non esclude tuttavia che la stessa possa comunque essere un’opera protetta.”

c) Caso 3: opere con licenze libere

Prima che i diritti d’autore giungano alla loro scadenza naturale, gli autori possono decidere di rilasciare le proprie opere con licenze che ne consentano il libero utilizzo e la libera diffusione. Ci sono varie licenze che possono svolgere questa funzione e le più conosciute sono le licenze Creative Commons (per chi non conoscesse ancora questo mondo, consiglio la visione dell’ottimo filmato divulgativo “Creative Commons: diventa Creativo”[12] o della lettura del libro “Creative Commons: manuale operativo”[13]).
In questo caso, i diritti non sono scaduti, ma l’autore ha comunque deciso di non demandare la loro tutela alla SIAE (o ad altro ente equivalente); ha preferito “autogestire” i suoi diritti, applicando all’opera una di quelle licenze.
Anche in questo caso (ovviamente dimostrando la presenza di tali licenze), la SIAE non deve pretendere alcunché.
Attualmente non sono ancora disponibili solidi modelli di lettera-autocertificazione per questa fattispecie, ma Creative Commons Italia ha rilasciato nel febbraio 2014 un apposito vademecum che invito a consultare attentamente[14].

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9. Paragrafo tratto da http://aliprandi.blogspot.it/2014/01/non-pagare-SIAE.html.
10. Si veda il sito www.uncalm.it/uncalm/rapporti%20siae.htm.
11. L'archivio è accessibile da http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it.
12. Il filmato è disponibile su YouTube o sul sito di Creative Commons Italia all'indirizzo http://www.creativecommons.it/DiventaCreativo.
13. Il libro è liberamente accessibile online all'indirizzo http://www.aliprandi.org/manuale-cc.
14. Il vademecum è disponibile all'indirizzo http://selili.polito.it/sites/selili.polito.it/files/vademecum_selili_24_2_14.pdf.

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