Libro | Cap. 4 - Par. 4

Un monopolio già scalfito
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a) La soluzione dell'iscrizione a società estere

Per coloro che necessitano dei servizi di una collecting society ma che non vogliono appoggiarsi a SIAE, una delle soluzioni è quella di rivolgersi ad altre società omologhe presenti in altri stati dell’Unione Europea. Ciò è possibile in virtù dei principi di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali sanciti dal Titolo IV (articoli 45 e seguenti) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[7].
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Infatti, non sono rari i casi di autori italiani che, a seconda delle loro specifiche esigenze (dipendenti da vari fattori, come il tipo di opere composte, il tipo di mercato a cui si rivolgono, le case editrici con cui collaborano), risultano iscritti alla GEMA tedesca, alla SACEM francese, alla PRS britannica (ad alcune condizioni anche alla SUISA svizzera).
Ciò non va in conflitto con il cosiddetto monopolio SIAE sia perché l’articolo 180 attribuisce un’esclusiva di carattere territoriale e sia perché vi è la solida copertura dei principi del diritto europeo. 

b) Un monopolio superato grazie ad Internet: il caso Soundreef e il caso Patamu Live

Come spesso accade nei settori legati in qualche modo all’evoluzione tecnologica, il mercato risulta più avanti del diritto per ragioni che sono fisiologiche: d’altronde, il processo di consolidamento del diritto e di scrittura delle norme è necessariamente più lento delle dinamiche sociali ed economiche. Quindi, in attesa che il legislatore italiano superi il nodo del monopolio con una riscrittura dell’art. 180 Legge 633/9141, il mercato si è già portato avanti cercando nuove soluzioni pur muovendosi del solco della legislazione vigente.
Dei giovani imprenditori italiani hanno infatti pensato di fondare una nuova collecting society che operasse principalmente attraverso Internet e, per evitare di incappare nella violazione dell’art. 180, hanno registrato la società fuori dall’Italia. Soundreef LTD ha infatti sede legale in Regno Unito ed è attiva dal 2011, gestendo e raccogliendo royalty in quattordici paesi, prevalentemente europei. Il caso di Soundreef, a livello formale, risulta quindi riconducibile alla fattispecie trattata nel paragrafetto precedente.
SIAE tuttavia ha sollevato spesso remore in merito alle modalità con cui Soundreef esercitava la sua attività sul territorio italiano, sostenendo che vi fosse comunque una violazione del principio di esclusiva (si veda la posizione ufficiale di SIAE espressa in un apposito comunicato[8]). La diatriba ha portato addirittura ad una decisione giudiziale che però ha confermato la legittimità dell’operato di Soundreef. Nel settembre 2014 infatti un’ordinanza del Tribunale di Milano ha stabilito:
Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L. aut. ne' sembra infatti potersi affermare che la musica [...] gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza. [...] Inoltre, non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Quest'ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo.[9]
Un’altra interessante iniziativa che va nella direzione del superamento de facto di una situazione di monopolio è quella lanciata dai fondatori del sito Patamu.com e denominata "Patamu Live". Questo sistema sfrutta un altro principio contenuto nel già citato art. 180 Legge 633/1941 e più precisamente quello stabilito dal comma 4:
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Per effetto di questa disposizione ogni autore ha sempre la facoltà di non servirsi di alcuna società di gestione collettiva (né italiana né estera) e di attivarsi autonomamente per la riscossione. Come abbiamo già spiegato nel primo capitolo, si tratta di un’attività piuttosto complessa, perciò questa possibilità non era mai stata realmente sfruttata dagli autori italiani.
Il servizio offerto da Patamu Live cerca invece di rendere questa strada più facilmente percorribile; ovviamente ci si riferisci a quelle band o a quegli artisti che si esibiscono dal vivo suonando unicamente un repertorio proprio o comunque di artisti non iscritti ad una collecting society. Ad ogni modo, per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio, si rimanda al sito ufficiale[10].

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9. Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile su http://lasiae.blogspot.it/2015/02/ordinanza-caso-soundreef-siae.html.

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