Libro | Cap. 4 - Par. 2

La questione del monopolio
[torna all'indice del libro]


a) Monopolio... in che senso?

Il fatto che la legge riservi solo alla SIAE la possibilità di svolgere in Italia l’attività di intermediazione sui diritti d’autore crea da anni un acceso dibattito. Innanzitutto precisiamo che "monopolio" non è forse il termine più adatto per definire questa situazione, la legge parla infatti di "esclusiva"; anche se di fatto l’effetto è quello di creare una situazione di monopolio. Come abbiamo già accennato nel primo capitolo, tutto dipende da tre semplici parole inserite nell’articolo 180 della legge 633/1941: "in via esclusiva".
Sulla questione del cosiddetto monopolio sono state spese molte parole online e forse il tema è stato eccessivamente enfatizzato e strumentalizzato. Resta comunque indiscutibile che in Europa solo l’Italia e l’Austria presentano una situazione del genere; in altri paesi la gestione collettiva dei diritti è da tempo liberalizzata, anche se poi non in tutti si è effettivamente creata una pluralità di soggetti che operano in concorrenza tra loro (motivo per cui alcuni sostengono la teoria secondo cui quello della gestione dei diritti sia un mercato particolare, tendente ad una situazione di "monopolio naturale")[3].
L’argomento è complesso e non può dunque essere inquadrato solo alla luce delle eccessive semplificazioni che si sono viste circolare in rete in questi ultimi anni.

b) Un monopolio molto discusso ma comunque legittimo

Nel febbraio 2014 è stata pubblicata una sentenza della Corte di giustiziaUE che, pur non occupandosi direttamente del contesto italiano bensì di quello ceco (il caso vede infatti protagoniste la OSA, ente di gestione collettiva della Repubblica Ceca, e un istituto termale della località Mariànské Làzne) ha fornito alcune indicazioni interpretative utili a comprendere se una situazione di "monopolio" (più propriamente "esclusiva") come quella prevista a favore di SIAE dall’art. 180 della legge 633/41 sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione Europea.
La risposta della Corte è stata in sostanza: "sì, è compatibile; ma solo a certe condizioni". È essenziale cioè che l’ente di gestione collettiva che esercita in regime di esclusiva non applichi tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati UE (purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea), e non pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (si veda il punto 3 delle conclusioni della sentenza).
Dunque, come giustamente ha rilevato l’avvocato Angelo Greco sul sito LaLeggePerTutti,
ora la contesa si sposterà su un altro campo, ossia quello della verifica se le tariffe praticate dalle società di raccolta dei diritti d’autore siano davvero competitive o, invece, siano un abuso di posizione dominante. E la valutazione non potrà essere fatta in termini assoluti, ma avendo a riferimento la media pratica da tutta Europa. Come a dire: se tutte le società di gestione fanno cartello stabilendo un prezzo più o meno univoco, il problema di superare la "media" non si porrà mai...[4]
Per comprendere meglio il ragionamento compiuto dalla corte, si rimanda comunque ad una lettura integrale della sentenza (sentenza CGUE, quarta sezione, del 27 febbraio 2014, nella causa causa C-351/12).[5]

c) La questione del monopolio nella direttiva del 2014

Quando negli scorsi anni è stato avviato il dibattito a livello europeo per la redazione di una direttiva che armonizzasse le normative nazionali in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore, molti hanno pensato che finalmente fosse la volta buona per arrivare ad un superamento netto del sistema monopolistico che ha accompagnato l’Italia per decenni.
In realtà la direttiva non è stata molto coraggiosa su questo tema e non si è espressa direttamente sulla possibilità di attribuire un’esclusiva agli enti da parte dei legislatori nazionali. La direttiva si è più che altro preoccupata di porre dei principi affinché le collecting society europee operino in un’ottica multiterritoriale e non strettamente nazionale e affinché si crei un effettivo mercato trasnazionale tra i paesi dell’UE. Ciò ovviamente non può non impattare, quantomeno in via indiretta, sulla questione del monopolio. Ci toccherà però aspettare il formale recepimento della direttiva che, ricordiamolo, dovrà avvenire entro l’aprile del 2016 per capire come il legislatore italiano deciderà di implementare questi principi.

__________________

3. "Si definisce monopolio naturale una configurazione industriale in cui il numero ottimale di imprese presenti sul mercato è uno. Il monopolio naturale si manifesta quando nell'intervallo di produzione rilevante, ossia nell'intorno del volume di produzione domandato dal mercato, la funzione di costo è subadditiva. Ciò significa che i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che sosterrebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato. Sotto queste condizioni, la presenza di un unico operatore è più efficiente di una pluralità di imprese, fermi restando i costi sociali comunque generati da un monopolista." Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Monopolio_naturale.
4. Vedi l'articolo SIAE legittima o fuorilegge a seconda delle tariffe. Lo dice la Corte di Giustizia UE, disponibile su www.laleggepertutti.it/47698_siae-legittima-o-fuorilegge-a-seconda-delle-tariffe-lo-dice-la-corte-di-giustizia-ue.
5. Il testo è disponibile qui: http://aliprandi.blogspot.it/2014/03/monopolio-SIAE-legittimo-CGUE.html.

Nessun commento:

Posta un commento

NB: E' ATTIVATA LA MODERAZIONE DEI COMMENTI. Abbiate pazienza, verranno approvati nel giro di poco tempo.