Libro | Cap. 3 - Par. 1

1. Il famigerato borderò (programma musicale) [torna all'indice del libro]


a) Che cos’è e a che cosa serve di preciso?[1]

Secondo la definizione generica di Wikipedia[2], “nel campo dell’editoria il borderò o bordereau è un elenco associato a una determinata pubblicazione (rivista, quotidiano e così via) dove vengono riportati i nomi degli autori, i titoli degli articoli, i numeri di pagina dove questi sono usciti, i compensi eccetera. Il borderò permette in pratica di attivare il pagamento degli autori.
Il termine borderò viene anche utilizzato in campo musicale (ad esempio nelle radio o nei locali da ballo) e teatrale per identificare il documento con cui è possibile monitorare l’organizzatore, la compagnia esecutrice e la quantità dei biglietti venduti per un determinato spettacolo o per una determinata manifestazione. Con il termine borderò, infatti, si intende indicare la distinta di incasso, nella quale vengono registrati tutti i biglietti emessi per ogni singolo evento, suddivisi per tipologia (platea, balconata, palchi, ecc.) e per fascia di prezzo, per poter eseguire i calcoli relativi all’incasso netto e lordo dello spettacolo e, di conseguenza, provvedere al calcolo dei diritti d’autore dovuti nonché al calcolo dell’IVA da versare e, per determinati eventi e categorie di intrattenimenti, l’ISI.”
Nel gergo comune, quando si dice “borderò SIAE” si fa riferimento a quello che tecnicamente si chiama “programma musicale”, cioè un documento (rigorosamente cartaceo e su modello prestampato fornito direttamente dalla SIAE) in cui l’organizzatore o comunque il responsabile di un evento musicale (detto tecnicamente “direttore dell’esecuzione”) deve annotare con precisione tutti i brani musicali eseguiti o riprodotti durante la serata, indicando titolo e autore. Esso si ritira prima dell’evento, nel momento in cui ci si reca alla SIAE per chiedere le autorizzazioni per l’evento musicale; va compilato durante o subito dopo l’evento e va riconsegnato alla SIAE non oltre il giorno dopo.
Grazie alle informazioni raccolte con il borderò, la SIAE può ripartire i proventi raccolti in relazione a quell’evento ai rispettivi autori secondo particolari (e per certi versi oscuri) criteri. Si noti però che tali proventi vengono raccolti dalla SIAE in anticipo, all’atto della richiesta dell’autorizzazione (cioè quando si ritira copia “vergine” del borderò), spesso sulla base di somme forfait prestabilite a seconda di varie variabili (capienza dei locali, tipo di esecuzione musicale, etc.).

b) Tipologie di borderò SIAE

Secondo l’attuale assetto della modulistica SIAE per utilizzatori delle opere[3], esistono tre tipologie di programma musicale:
– il Modello 107/OR (di colore rosso), utilizzato per esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili;
– il Modello 107/SM (di colore verde), utilizzato per esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes, radio, riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.);
– il Modello 107/C (di colore blu), utilizzato per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.

c) È sempre obbligatorio? [4]

La questione se la compilazione del borderò sia sempre e comunque obbligatoria è emersa prepotentemente nei forum web in questi ultimi mesi, specie in relazione a tutti quei casi in cui – come vedremo nel paragrafo successivo – già a priori è chiaro che SIAE non possa pretendere nulla per i diritti di performance. La risposta della dirigenza SIAE è sempre stata secca: “la compilazione è sempre e comunque obbligatoria perché lo dice la legge; poi, eventualmente, dopo aver effettuato le dovute verifiche su quanto indicato nel borderò, non chiederemo nulla e restituiremo eventuali somme versate in anticipo.”
La norma che disciplina la compilazione del borderò SIAE, è l’articolo 51 del decreto di attuazione della legge sul diritto d’autore (R.D. n. 1369 del 1942) che al comma 1 stabilisce:
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo.
Alla lettura di questa norma la questione sembrerebbe chiara. La compilazione del borderò è da ritenersi obbligatoria, sempre e comunque. Però c’è un però... Infatti non si sa con certezza se questa norma sia tuttora in vigore o se sia stata abrogata assieme agli articoli 175 e 176 della legge.
Un lettore non avvezzo ai meccanismi del diritto potrebbe chiedersi come sia possibile che in uno stato civile e moderno non si sappia se una norma sia in vigore o no. Purtroppo è possibile. Il sistema normativo italiano è uno dei più farraginosi ed è spesso difficile aver chiaro il quadro completo delle norme che regolano una determinata materia. Non a caso in qualche governo recente è comparsa la figura del “Ministro per la semplificazione normativa” e proprio per ovviare a dubbi di questo tipo è stato aperto il sito Normattiva.it: portale della legge vigente (come si autodefinisce) curato direttamente dalle istituzioni italiane.
Purtroppo però Normattiva.it non aiuta nel nostro caso; infatti si occupa delle norme approvate dal 1945 in poi, quindi vi si trova la legge che ha apportato modifiche agli articoli 175 e 176 (ovvero il decreto legge n. 669 del 1996, art. 6, co. 4, convertito in legge n. 30 del 1997) ma non un testo consolidato e coordinato della legge sul diritto d’autore (che è del 1941) e del relativo regolamento di esecuzione (che è del 1942).
Bisogna quindi affidarsi ad altre fonti. Ad esempio (come appunto rilevato dal sito Patamu.com[5]) sul sito della SIAE compare un PDF[6] con il testo del regolamento in cui l’art. 51 risulta tutt’ora vigente; mentre sul codice del diritto d’autore diffuso online dal professor Luigi Carlo Ubertazzi (uno dei massimi esperti italiani in materia di diritto d’autore) la stessa norma risulta abrogata[7]. Di chi fidarsi? A istinto verrebbe da pensare che, essendo la SIAE la principale autorità pubblica in materia di diritto d’autore, sia sua la fonte più affidabile. Ma conoscendo da un lato il modus operandi della SIAE e i vari problemi che essa ha incontrato in questi anni (commissariamento, bilanci chiusi in rosso, vari cambi di dirigenza...) e dall’altro la competenza e la precisione del Prof. Ubertazzi, non chiuderei la questione così facilmente.
Rispolverando le mie nozioni di teoria generale del diritto e di tecnica legislativa ed essendomi confrontato con alcuni colleghi giuristi, mi si accende una lampadina chiamata “abrogazione implicita”. L’art. 51 del regolamento è infatti una norma strettamente dedicata all’attuazione dell’art. 175 legge 633/41 e fa parte del Capo V interamente dedicato al diritto demaniale, non più contemplato dalla legge. Ciò mi fa pensare che Ubertazzi abbia proprio ragionato in quel modo; che senso ha infatti considerare in vigore una norma che attua una norma espressamente abrogata? Cadendo la norma principale, dovrebbe a rigor di logica cadere anche la norma di attuazione. Il diritto è anche logica e buon senso. (Almeno, idealmente)
È difficile arrivare ad una conclusione certa; la questione resta comunque controversa, anche dando per buona la teoria dell’abrogazione implicita. Ho verificato anche nella sezione “legislazione” di due autorevoli quanto costose banche dati giuridiche e comunque questo benedetto art. 51 risulta ancora vigente. Probabilmente si tratta di un risvolto talmente sottile (tra l’altro in una materia di nicchia come il diritto d’autore) che è sfuggito anche a giuristi ed editori solitamente molto attenti.
Qual è l’unico modo per avere maggiore certezza su questo aspetto e per capire se l’articolo 51 debba essere considerato abrogato o meno? La strada ottimale sarebbe quella di un ulteriore intervento legislativo che dichiari espressamente abrogato l’articolo oppure che lo riscriva in modo che non vi siano più dubbi sulla sua interpretazione. In alternativa, bisogna attendere che la giurisprudenza si esprima sul punto, cioè che un giudice (possibilmente una Corte di Appello o addirittura la Cassazione) emetta un provvedimento disapplicando quella norma e quindi consolidando la teoria dell’abrogazione.[8]

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1. Paragrafo liberamente tratto da http://aliprandi.blogspot.it/2013/09/controversa-questione-bordero-siae.html.
2. http://it.wikipedia.org/wiki/Borderò
3. Si veda l'apposita pagine web del sito SIAE www.siae.it/ URP.asp?link_page=Urp_UtilizzatoriModulistica.htm.
4. Paragrafo tratto da http://aliprandi.blogspot.it/2013/09/controversa-questione-bordero-siae.html.
5. Si veda l'articolo "Quando la SIAE obbliga a compilare il borderò in base alla legge (abrogata)": www.patamu.com/index.php/it/aboutpatamu/item/106-bordero-siae-lo-impone-la-legge-abrogata.
6. Il documento è disponibile all'indirizzo www.ubertazzi.it/it/codice/ doc152.pdf.
7. Lo stesso accade sul sito Medialaw.it: www.medialaw.it/autore/ 19421369.htm.
8. Sul tema è intervenuto anche un parlamentare, il deputato Stefano Quintarelli, che nel settembre del 2013 ha scritto una lettera aperta al Direttore Generale SIAE Blandini chiedendo chiarimenti; purtroppo però questa iniziativa ha incontrato il muro di gomma di SIAE e non ha portato alcun esito concreto. Per maggiori dettagli si veda l'articolo "Se un parlamentare scrive alla SIAE..." disponibile all'indirizzo http://aliprandi.blogspot.it/2013/09/parlamentare-scrive-alla-SIAE.html.

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