Libro | Cap. 1 - Par. 5

Natura giuridica dell'ente[7] [torna all'indice del libro]


Come abbiamo già visto, storicamente la SIAE nasce come associazione privata, formata da autori ed editori che decidono di "unire le forze" per gestire e tutelare meglio i loro diritti. Nel tempo però ad essa vengono attribuiti vari poteri e funzioni che l'avvicinano sempre più ad un ente pubblico, pur tuttavia rimanendo un ente associativo che persegue interessi economici privati. Il risultato è quello di uno strano ibrido difficilmente inquadrabile.
Nel 1999 il decreto legislativo n. 419 all'art. 7 la definisce “ente pubblico a base associativa” generando però alcune perplessità. Infatti, per costante ed univoca giurisprudenza, dal 1954 ad oggi, con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata "ente pubblico economico" in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali. Con la legge 9 gennaio 2008 n. 2, in riforma della precedente normativa, la SIAE viene definita formalmente anche a livello legislativo “ente pubblico economico a base associativa”. La nuova legge ha stabilito inoltre che a tutti gli atti della società vadano applicate le norme di diritto civile e non anche quelle del diritto pubblico e che tutte le controversie legali siano soggette alla giurisdizione dei giudici ordinari.
Secondo la definizione di Wikipedia[8] "un ente pubblico economico è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato; essendo separato dall'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato, anche perché tali enti hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale, inoltre, devono iscriversi nel registro delle imprese. Rimane tuttavia il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente e ai detti Ministeri spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza."
In ottica storica Wikipedia sottolinea poi che "l'ente pubblico economico ha rappresentato per lungo tempo la forma giuridica più importante e diffusa dell'impresa pubblica. Gli enti pubblici economici pur essendo regolati da norme di legge, possedevano un accentuato grado di autonomia finanziaria patrimoniale, amministrativa e contabile: personalità giuridica e patrimonio proprio, propri organi di gestione e controllo, bilanci propri."
Non solo. La natura ibrida (pubblico/privato) crea dubbi anche sulla portata degli atti normativi di SIAE. Si pensi infatti che lo Statuto (come avviene per lo statuto di ogni ente associativo) è approvato dall'assemblea degli associati, quindi da soggetti che hanno scelto (più o meno liberamente) di iscriversi all'ente e di versare una quota di iscrizione; tuttavia il testo definitivo approvato dall'assemblea deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  Si tratta dunque di atto normativo di natura privata e che quindi vincola solo gli associati su base contrattuale, oppure assume il valore di una norma pubblica, con una potenziale efficacia "erga omnes"?
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[7] Paragrafo tratto dalla puntata 28 della rubrica Chiedilo all'avvocato: www.rockit.it/avvocato-rockit-aliprandi-siae-pubblica-privata.
[8] http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_economico.

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