Libro | Cap. 1 - Par. 2

Il caso italiano: la SIAE [torna all'indice del libro]


In Italia questo ruolo è ricoperto dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), ente di diritto pubblico cui la legge 633/1941 (Legge italiana sul diritto d'autore, che abbrevieremo LDA) attribuisce in via esclusiva l'attività d'intermediazione in fatto di diritti d'autore e diritti connessi. Ciò significa che per legge nessun altro ente pubblico o privato può svolgere le stesse funzioni, e si crea quindi una situazione di "monopolio" che approfondiremo più avanti.
Riportiamo i commi 1 e 2 dell'art. 180 LDA per una maggiore comprensione.
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).Tale attività è esercitata per effettuare:1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
Oltre a quanto stabilito dalla legge italiana, troviamo una più dettagliata descrizione delle finalità e delle funzioni della SIAE nell'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'ente.[3]
La Società svolge le seguenti funzioni:a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;b) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;c) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali o altri enti pubblici o privati;d) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge n. 633 del 1941 ed esercita ogni altro compito espressamente attribuitogli dalla legge;e) svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle precedenti.
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3. Lo statuto è disponibile sul sito della SIAE alla pagina http://www.siae.it/ Siae.asp?link_page=siae_statuto.htm.

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